Iniziativa popolare fédérale "Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!"
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale fédérale in data: 7 aprile 2010. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscriventi aventi diritto di voto, invirtù degli articoli 34,136.139 e 194 della Costituzione fédérale e in base all'art. 68 e seguenti della legge federate del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, esprimono la seguente richiesta:
I. La Costituzione federate è modificata come segue:
Art. 130 cpv. 1bis (nuovo)
1bis Alle prestazioni della ristorazione si applica la stessa aliquota vigente per la fornitura di alimenti. Tale aliquota non si applica tuttavia alte bevande alcoliche, agli articoli di tabacco e agli articoli per fumatori, offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione.
II. Le disposizioni transitorie della Costituzione federate sono completate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell'art. 130 cpv. 1bis (Aliquota dell'IVA applicable alle prestazioni della ristorazione)
Fino all'entrata in vigore delle modifiche della legislazione sull'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 130 capoverso 1bis il Consiglio fédérale émana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione.